Condizioni generali di contratto

§ 1 Disposizioni generali
(1) Tutte le nostre consegne, prestazioni e offerte sono da svolgersi sulla base esclusiva delle presenti condizioni anche qualora non siano state menzionate esplicitamente in sede di contrattazione. Non riconosciamo altre condizioni ostative anche laddove non vengano da noi esplicitamente rifiutate o qualora ci riferissimo a comunicazioni scritte dalla controparte contraente nelle quali si rimanda alle rispettive condizioni. Le nostre condizioni generali di contratto si applicheranno a tutti i rapporti commerciali futuri con aziende, persone giuridiche secondo il diritto pubblico e patrimoni separati di diritto pubblico, anche laddove non vengano nuovamente concordate per esplicito. Le nostre condizioni generali di contratto sono da ritenersi accettate al più tardi al momento dell'accettazione della merce.
(2) Eventuali condizioni dell'acquirente, da ritenersi ostative o discostantisi dalle nostre condizioni, si applicano esclusivamente previo nostro consenso esplicito e scritto della richiesta.

§ 2 Offerta, stipula del contratto e pratica
(1) Il nostro personale addetto alle vendite non è autorizzato a concedere accordi accessori o garanzie che esulino dal contenuto del contratto scritto. Tutti gli accordi del presente contratto sono riportati negli atti contrattuali scritti. Non sono contemplati accordi accessori in forma orale.
(2) I termini di consegna sono approssimativi e non vincolanti, fatto salvo laddove il vincolo sia esplicitamente indicato. Le informazioni sull'oggetto della consegna (ad esempio dati tecnici, tolleranze, dimensioni, peso, eccetera) e la sua rappresentazione sono semplici descrizioni e marcature da ritenersi vincolanti soltanto laddove ne diamo conferma esplicita. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e costruttive secondo gli usi commerciali degli oggetti della consegna, a patto che queste non condizionino in maniera irragionevole il cliente e non compromettano l'usabilità dell'articolo acquistato.
(3) Le nostre offerte sono da considerarsi senza impegno fino al momento della stipula del contratto.
(4) Ci riserviamo la proprietà e il diritto d'autore di disegni di costruzione, campioni, stime di costo e oggetti aziendali simili di natura materiale o immateriale. Questi sono da trattarsi sempre con la massima riservatezza. Non possono essere resi disponibili a terzi senza la nostra autorizzazione. In caso di violazione di tali obblighi, il committente è pienamente responsabile nei nostri confronti ai sensi delle disposizioni di legge. La pubblicità di riferimento contenente i nostri nomi e simili è ammessa soltanto previo consenso.

§ 3 Prezzi
(1) I nostri prezzi si intendono franco fabbrica, esclusi caricamento e imballaggio, che verranno fatturati a parte. Lo scaricamento e l'immagazzinamento sono a carico del committente. Ai prezzi viene aggiunta l'imposta sul valore aggiunto prevista per legge il giorno della fatturazione. I costi per l'eventuale assicurazione sul trasporto o simili concordata sono a carico del committente, salvo diverso accordo.
(2) In caso di consegne parziali, è possibile fatturare ciascuna consegna a parte.
(3) Qualora si verifichino modifiche al prezzo base quattro mesi dopo la stipula del contratto (ad esempio aumenti di prezzo nei costi di elementi, materiali, noleggio, trasporto o magazzino), ci riserviamo il diritto di adeguare di conseguenza il prezzo previa informazione del committente. Abbiamo il diritto di applicare l'aumento di prezzo soltanto entro due mesi dal verificarsi dei suddetti aumenti di prezzo. I singoli elementi di costo e il relativo incremento devono essere ponderati in via proporzionale nella determinazione del nuovo prezzo. Qualora singoli elementi di costo dovessero aumentare e altri diminuire, se ne deve tenere conto nella determinazione del nuovo prezzo.
(4) Qualora alla stipula del contratto non si sia concordato alcun prezzo, si applicano i nostri prezzi in vigore alla data di consegna.
(5) Si noti che in caso di valore netto dell'ordine inferiore a 200,00 euro è previsto l'addebito di un forfait pari a 30,00 euro.


§ 4 Termini di pagamento
(1) Il prezzo (senza detrazioni) deve essere pagato entro 30 giorni dalla data di fatturazione, salvo diversamente indicato nella conferma d'ordine (in alternativa nella fattura).
(2) Qualora il committente sia in ritardo con il pagamento, siamo legittimati a calcolare interessi di mora nella misura di 9 punti percentuali sopra il tasso di interesse di base. Ci riserviamo il diritto di indicare e addebitare in qualsiasi momento un interesse di penale maggiore. In caso di ritardo nel pagamento, siamo inoltre legittimati a revocare eventuali riduzioni, sconti e altri vantaggi concordati. Siamo legittimati a effettuare ulteriori consegne soltanto dietro pagamento anticipato.
(3) L'inadempienza dei termini di pagamento, la morosità o le circostanze che possono ridurre l'affidabilità creditizia del committente comportano l'immediata esigibilità di tutti i nostri crediti.
(4) Il committente è autorizzato a esercitare il diritto di compensazione soltanto qualora le sue domande riconvenzionali siano stabilite in conformità alla legge, mature per la decisione, da noi riconosciute e conclamate.
(5) Il committente è autorizzato a esercitare un diritto di ritenzione purché la sua domanda riconvenzionale si fondi sul medesimo rapporto contrattuale o la stessa sia riconosciuta, stabilita in conformità alla legge o matura per la decisione.
(6) Non siamo tenuti ad accettare cambiali né assegni. Le note di accredito sono da considerarsi sempre soggette a pagamento (pro soluto, non sostitutivo di adempimento); sono effettuate con valuta del giorno in cui possiamo disporre del controvalore. Le cambiali saranno accreditate tenendo in considerazione lo sconto per noi calcolato al momento della trasmissione, l'imposta di bollo e gli oneri bancari, nonché gli eventuali oneri di riscossione.
(7) Ci riserviamo il diritto di avanzare ulteriori rivendicazioni contrattuali o legali in caso di morosità.

§ 5 Modalità di consegna e ostacoli alla consegna
(1) Il termine di consegna decorre dal momento della spedizione della conferma d'ordine, tuttavia non prima che il committente abbia presentato la documentazione, le autorizzazioni e le delibere a suo carico e non prima della ricezione di un acconto concordato e del chiarimento di tutte le domande di carattere tecnico.
(2) Il termine di consegna è da considerarsi rispettato laddove l'oggetto della consegna abbia lasciato la fabbrica entro la scadenza o sia stata comunicata la disponibilità della spedizione.
(3) Nell'eventualità di ostacoli imprevisti al di fuori della nostra volontà e che non siamo stati in grado di impedire nonostante la ragionevole diligenza adottata secondo le circostanze del caso, a prescindere che si verifichino presso di noi o un subfornitore, quali causa di forza maggiore (ad esempio guerra, incendio e catastrofi naturali), ritardi nella consegna di materie prime essenziali e così via, siamo legittimati a prorogare il termine di consegna per la durata dell'ostacolo. Possiamo esercitare i medesimi diritti in caso di scioperi o serrate presso di noi o i nostri fornitori a monte. Informeremo tempestivamente il committente di tali circostanze e rimborseremo immediatamente eventuali servizi già usufruiti dallo stesso. Qualora l'ostacolo comporti un rinvio di oltre un mese, ci riserviamo il diritto di recedere in tutto o in parte dal contratto di consegna.
(4) Il termine di consegna è subordinato alla consegna corretta e tempestiva da parte dei nostri fornitori. Il committente verrà informato di eventuali ritardi. Qualora i nostri fornitori non dovessero rifornirci secondo quanto concordato per cause che esulano dalla nostra responsabilità, il termine di consegna sarà posticipato di un intervallo di tempo commisurato. In tal caso siamo altresì autorizzati a recedere dal contratto per quanto concerne i beni non consegnati, laddove il termine di consegna dovesse essere posticipato di oltre un mese a causa della consegna non corretta o tempestiva da parte dei nostri fornitori. Nella misura in cui ciò è contemplato dalla legislazione antimonopolistica, cederemo al committente le nostre rivendicazioni nei confronti dei fornitori per quanto concerne la consegna inadempiente alle condizioni contrattuali. Il committente non è autorizzato ad avanzare ulteriori richieste di risarcimento per danni e di rimborso delle spese.
(5) Nell'eventualità di ritardo della consegna, il committente può recedere dal contratto al termine di un ragionevole periodo di grazia infruttuoso; in caso di impossibilità della nostra prestazione, può godere di tale diritto anche senza aver concordato un periodo di grazia. Fermo restando il comma 6 e il § 9, i quali non intendono invertire l'onere della prova, sono escluse le richieste di risarcimento per danni (inclusi eventuali danni indiretti); lo stesso vale per il rimborso delle spese.
(6) Qualora la spedizione sia dilazionata su richiesta del committente, a questi verranno addebitati i costi di deposito a partire da una settimana in seguito alla disponibilità alla spedizione.
(7) La merce è idonea in via esclusiva all'uso commerciale (B2B) e gli imballaggi consegnati non sono soggetti all'obbligo di partecipazione al sistema.


§ 6 Passaggio del rischio, accettazione della merce e consegne parziali
(1) In caso di debito chiedibile, il rischio passa al committente al momento della separazione delle merci e della messa a disposizione in conformità al contratto. Lo stesso si applica in caso di debito portabile a partire dalla consegna al vettore. In caso di debito portabile, il passaggio del rischio avviene nel momento in cui la merce lascia il terreno della nostra fabbrica. Lo stesso vale in caso di mora del creditore.
(2) Gli oggetti consegnati devono essere accettati dal committente, anche qualora presentino difetti non essenziali, fermo restando i suoi diritti ai sensi dei §§ 8, 9. Le consegne parziali sono ammesse nella misura in cui sono ragionevoli per il committente.


§ 7 Riserva di proprietà
(1) La merce rimane di nostra proprietà fino al momento del rispettivo pagamento. Nelle negoziazioni con gli imprenditori ci riserviamo la proprietà di tutta la merce consegnata finché il committente non avrà pagato tutti i crediti presenti e futuri derivanti dal rapporto commerciale. La riserva di proprietà riguarda anche pezzi di ricambio o sostitutivi come ad esempio motori, dispositivi di comando e così via, a prescindere dal fatto che siano già integrati, in quanto non sono per questo da considerarsi componenti essenziali ai sensi del § 93 del codice civile tedesco (BGB). Qualora si effettui il pagamento mediante assegno e cambiale, la nostra riserva di proprietà rimarrà in vigore anche in seguito al pagamento e fino al nostro sollevamento dalla responsabilità della cambiale. In presenza di un rapporto di conto corrente (rapporto commerciale), ci riserviamo la proprietà fino al ricevimento di tutti i pagamenti derivanti dal rapporto di conto corrente in essere; la riserva si applica al saldo riconosciuto; in tali casi si applicano conformemente i regolamenti del presente § 7.
(2) Qualora il comportamento del committente violi il contratto, in particolare in caso di morosità di pagamento, siamo legittimati a ritirare la merce al trascorrimento di un periodo di grazia infruttuoso. Tale ritiro della merce è da considerarsi un recesso dal contratto soltanto laddove un ragionevole periodo di grazia da noi stabilito sia trascorso senza l'adempimento da parte del committente e il ritiro sia indicato esplicitamente. I costi sostenuti da noi per il ritiro della merce (in particolare le spese di trasporto) sono a carico del committente. Siamo inoltre legittimati a interdire al committente qualsivoglia rivendita o lavorazione, collegamento o mescolamento delle merci consegnate con riserva di proprietà e a revocare l'autorizzazione di addebito in conto (§ 7 V). Il committente è autorizzato a richiedere la consegna delle merci ritirate senza dichiarazione di recesso esplicita soltanto previo pagamento totale del prezzo di acquisto e di tutti costi.
(3) Il committente è tenuto a trattare le merci con cura (inclusi eventuali interventi di ispezione e manutenzione necessari).
(4) Il committente non può né impegnare, né trasferire la proprietà a titolo di garanzia, né cedere l'oggetto della consegna e le rivendicazioni aventi sue veci. In caso di ipoteca o di qualsivoglia intervento da parte di terzi, il committente è tenuto a informarci tempestivamente per iscritto affinché possiamo intraprendere una causa ai sensi del § 771 del codice di procedura civile tedesco (ZPO). I costi a noi restanti da un'eventuale causa ai sensi del § 771 del codice di procedura civile tedesco (ZPO), malgrado una vittoria nel contenzioso, saranno a carico del committente.
(5) Il committente è legittimato a rivendere, a lavorare o a mescolare l'articolo nel consueto andamento degli affari; in tal caso cede tuttavia da subito tutti i crediti derivanti dalla rivendita, dalla lavorazione, dal mescolamento o da altre azioni di diritto (in particolare da assicurazioni o atti illeciti) nella misura dell'importo finale della fattura con noi concordato (inclusa l'imposta sul valore aggiunto), unitamente a tutti i diritti accessori. Qualora la merce consegnata sia di nostra comproprietà in ragione della riserva di proprietà, i crediti sono ceduti in proporzione alle quote di comproprietà. Qualora la merce consegnata sia alienata insieme a merci di terzi che non sono di proprietà del committente, i crediti derivanti ci verranno ceduti in proporzione tale per cui l'importo finale della fattura relativa alla nostra merce corrisponda all'importo finale della fattura relativa alla merce di terzi. Al ricevimento del credito ceduto in un conto corrente, il committente ci cede fin da subito una parte corrispondente del saldo (compreso il saldo finale) dal conto corrente; qualora vengano tracciati saldi intermedi e si sia convenuto il relativo riporto, il credito di nostra spettanza sul saldo intermedio ai sensi della disposizione di cui sopra è da considerarsi come ceduto a noi per il saldo successivo. Il committente resta autorizzato alla riscossione di tali crediti anche in seguito alla cessione, fermo restando la nostra autorizzazione a riscuotere i crediti personalmente. Ci impegniamo tuttavia a non riscuotere i crediti nella misura in cui il cliente assolve ai suoi obblighi di pagamento mediante il realizzo incassato, non è in mora di pagamento e non sia stata presentata istanza per l'apertura di una procedura di insolvenza o sussista la sospensione di pagamento. In tal caso, tuttavia, il committente è tenuto a informarci su richiesta circa i crediti ceduti e i debitori, a fornire tutte le informazioni necessarie alla riscossione, a inoltrare i relativi documenti e a notificare il debitore (soggetto terzo) in merito alla cessione. Ciò vale anche qualora il committente rivenda, lavori o mescoli l'articolo acquistato in violazione al contratto.
(6) La riserva di proprietà si estende anche ai prodotti derivanti dalla lavorazione o dalla trasformazione della nostra merce per il loro pieno valore, per cui tali processi sono svolti per nostro conto, così che siamo considerati il produttore. Qualora la lavorazione o la trasformazione avvengano unitamente ad altra merce, non appartenente a noi, acquisiamo la comproprietà in relazione ai valori oggettivi di tale merce; con ciò si intende già concordato che in tal caso il committente custodirà con cura la merce per nostro conto. Qualora la nostra merce sottoposta a riservato dominio venga unita in un solo articolo o mescolata in maniera inseparabile con altri beni mobili e l'altro articolo è da ritenersi l'articolo principale, il committente è tenuto a trasferirci la comproprietà su base proporzionale, nella misura in cui l'articolo principale gli appartiene; il committente mantiene la (com) proprietà in essere per nostro conto. Per il resto, per gli articoli creati in tal modo vale quanto si applica per quelli consegnati con riserva di proprietà.
(7) Il committente cede a noi anche i crediti a titolo di garanzia per i nostri crediti nei suoi confronti, che sorgono nei confronti di un soggetto terzo attraverso l'associazione degli oggetti di consegna con un fondo immobiliare. La cessione ha la precedenza sul resto.
(8) Le garanzie di nostra spettanza non vengono registrate nella misura in cui il valore stimato delle stesse superi del 50% il valore nominale dei crediti da sottoporre a garanzia; ci riserviamo il diritto di stabilire quali garanzie siano sciolte.
(9) Laddove la validità della riserva di proprietà nel paese di destinazione sia legata a particolari presupposti o a particolari requisiti formali, il committente è tenuto a verificarne l'adempimento.

§ 8 Garanzia per i vizi della cosa e per i vizi giuridici
Siamo responsabili per i vizi della consegna secondo quanto di seguito riportato, nella misura in cui il committente è un commerciante, ma solo in caso di adempimento agli obblighi di ispezione e notifica regolamentari ai sensi del § 377 del codice di commercio tedesco (HGB) (la denuncia dei vizi è da presentarsi in forma scritta):
(1) In presenza di un vizio dell'articolo acquistato, siamo legittimati a nostra discrezione alla rimozione del vizio o alla consegna di un articolo privo di vizi (adempimento successivo). Il presupposto per tale disposizione è la qualità non irrilevante del vizio. Qualora uno o entrambe le modalità dell'adempimento successivo siano impossibili o sproporzionate, siamo legittimati a rifiutarle. Possiamo rifiutare l'adempimento successivo laddove il committente non ottemperi agli obblighi di pagamento nei nostri confronti in una misura corrispondente alla parte priva di vizio della prestazione. In caso di adempimento successivo, sosteniamo esclusivamente le spese fino all'importo del prezzo di acquisto, a patto che queste non siano aumentate in ragione del trasferimento dell'articolo acquistato in un luogo diverso dal luogo d'adempimento. Sosteniamo le spese necessarie ai fini dell'adempimento successivo, in particolare gli oneri di trasporto, d'infrastruttura, del lavoro e dei materiali; si esclude il carico delle spese, laddove gli oneri supplementari sorgano dal trasferimento dell'articolo in un luogo diverso dal luogo d'adempimento.
(2) Qualora l'adempimento successivo di cui al paragrafo 1 sia impossibile o fallisca, il committente ha diritto di scegliere di ridurre proporzionalmente il prezzo di acquisto o di recedere dal contratto in conformità alle disposizioni di legge; ciò vale in particolare in caso di ritardo colposo o rifiuto dell'adempimento successivo, anche se questo fallisce per la seconda volta. Ulteriori rivendicazioni del committente sono escluse o limitate ai sensi del § 9 a prescindere dal motivo di diritto.
(3) Non si accetta alcuna responsabilità per danni derivanti da quanto segue: uso inidoneo o improprio, montaggio errato da parte del committente o di un soggetto terzo, consumo naturale o usura consueta, maneggiamento errato o negligente, sollecitazioni eccessive, attrezzatura non idonea, opere generali manchevoli, area edificabile non idonea, agenti chimici, elettrochimici o elettrici (laddove non siano attribuibili a noi), modifiche o interventi di riparazione impropri o apportati senza previo consenso da parte del committente o di terzi.
(4) Le rivendicazioni a causa di vizi cadono in prescrizione trascorso un anno dalla consegna dell'articolo acquistato, nella misura in cui si tratta di rivendicazioni soggette a responsabilità limitata ai sensi dei §§ 8 o 9. In presenza di un articolo che sia stato utilizzato per un'opera edilizia in conformità della sua destinazione d'uso prevista e ciò sia la causa del suo vizio, le rivendicazioni cadono in prescrizione dopo cinque anni. Le rivendicazioni per la minorazione e l'esercizio del diritto di ritiro sono escluse qualora la rivendicazione di adempimento successivo sia caduta in prescrizione. Nel caso del comma 3 il committente ha tuttavia il diritto di rifiutare il pagamento del prezzo di acquisto nella misura in cui sarebbe legittimato a farlo in ragione del ritiro o della minorazione; nel caso dell'esclusione del ritiro e di un conseguente rifiuto del pagamento siamo legittimati a recedere dal contratto. Non si intende invertire l'onere della prova.
(5) Assicurazioni e garanzie sono da considerarsi efficaci soltanto nel caso in cui le autorizziamo esplicitamente e per iscritto.

§ 9 Recesso del committente e ulteriori responsabilità da parte nostra
(1) Il diritto di recesso a norma di legge del committente, a eccezione dei casi di cui al § 8, non deve essere né escluso né limitato. Analogamente, i nostri diritti e rivendicazioni a norma di legge o contrattuali in essere non devono essere né esclusi né limitati.
(2) Siamo pienamente responsabili soltanto per dolo o colpa grave (ivi inclusi i nostri rappresentanti legali e vicari) e per danni alla vita, al fisico o alla salute. Siamo pienamente responsabili altresì in caso di concessione di garanzie e assicurazioni qualora un vizio coperto dalle stesse dia adito alla nostra responsabilità. Non è prevista alcuna limitazione anche in caso di responsabilità derivante da circostanze pregiudizievoli (in particolare ai sensi della legge sulla responsabilità del prodotto). Resta salva qualsivoglia responsabilità secondo il principio di recesso dell'imprenditore ai sensi dei §§ 478 segg. del codice civile tedesco (BGB).
(3) In caso di altra violazione colposa degli obblighi contrattuali essenziali (obblighi cardinali, cfr. paragrafo (8) comma 2) la nostra responsabilità restante è limitata ai danni prevedibili tipici del contratto.
(4) Per il resto la responsabilità è esclusa a prescindere dal motivo di diritto (in particolare rivendicazioni derivanti dalla violazione degli obblighi principali e accessori del contratto, abusi e altre responsabilità per fatto illecito).
(5) Lo stesso (esclusioni, limitazioni ed eccezioni) si applica per le rivendicazioni derivanti dalla culpa in contrahendo.
(6) In caso di rimborso delle spese (fatta eccezione per quanto disposto nei §§ 439 II, 635 II del codice civile tedesco, BGB) si applica conformemente il § 9.
(7) Un'esclusione o una limitazione della nostra responsabilità entra in vigore anche per i nostri rappresentanti legali o vicari.
(8) Non si intende invertire l'onere della prova. Gli obblighi cardinali sono gli obblighi contrattuali essenziali, ovvero gli obblighi che caratterizzano il contratto e su cui la controparte contrattuale può fare affidamento; si tratta dunque di diritti e obblighi essenziali che creano le condizioni per l'adempimento del contratto e che sono imprescindibili per il raggiungimento
dello scopo contrattuale.


§ 10 Luogo d'adempimento, foro competente, legge applicabile, lingua del contratto e ripartizione dell'onere della prova
(1) Il luogo d'adempimento, ovvero il luogo della consegna effettiva, è il luogo di spedizione (fabbrica o deposito).
(2) Il foro competente è la nostra sede commerciale laddove il committente sia altresì commerciante, persona giuridica del diritti pubblico o patrimonio separato di diritto pubblico. Lo stesso vale qualora il committente non disponga di un foro competente generale nel territorio nazionale, trasferisca la sua sede all'estero in seguito alla stipula del contratto o qualora la sua sede sia sconosciuta al momento della presentazione dell'istanza di causa. Siamo inoltre legittimati a citare in giudizio il committente in altri fori competenti ammissibili.
(3) Per quanto concerne tutte le rivendicazioni e tutti i diritti derivanti dal presente contratto, vigono le leggi della Repubblica federale tedesca (codice civile tedesco (BGB), codice di commercio tedesco (HGB)). È esplicitamente esclusa la validità della Convenzione sulla vendita internazionale di beni (CISG) e delle norme disciplinanti il conflitto di leggi della legge recante disposizioni preliminari al codice civile (Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch, EGBGB). La lingua del contratto è l'italiano.
(4) Nessuna delle clausole concordate nelle condizioni generali dovrebbe alterare la ripartizione dell'onere della prova legale o giudiziale.

§ 11 Ulteriori disposizioni
(1) La modifica del contratto è da considerarsi efficace soltanto previo nostro consenso.
(2) Qualora singole disposizioni delle presenti condizioni risultino inefficaci o nulle in tutto in parte, le restanti disposizioni rimangono inalterate. Le parti contraenti si impegnano a definire un regolamento che consenta di raggiungere ampiamente il senso e lo scopo perseguiti con la disposizione inefficace o nulla nell'ambito economico.
(3) Ci riserviamo di trattare tutti i dati del contraente esclusivamente ai fini del rapporto commerciale e in osservanza delle direttive previste dalle disposizioni sulla protezione dei dati vigenti. Su richiesta, il committente ha diritto di essere informato in merito ai suoi dati personali da noi raccolti, elaborati e utilizzati.
(4) Tutti i termini e le normative sono privi di connotazioni di genere e altresì non discriminatori in alcun altro riguardo ai sensi della legge generale sulla parità di trattamento (Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes, AGG).

(Condizioni aggiornate al: 11/2023)

Come possiamo aiutarvi?

AVS Römer GmbH & Co. KG
Reismühle 3
94481 Grafenau
Tel.: +49 8552 4076 0
e-mail: info@avs-roemer.de

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